Privacy-
Novità e Conferme
Dal momento
della sua nascita, alla fine del 1800, il
"right of privacy" si
configurava come diritto di essere lasciato
in pace (right to be let alone),
di non subire intrusioni indesiderate nella
sfera della propria vita privata, in una
società caratterizzata da una circolazione
delle informazioni sempre più vasta
e veloce, grazie alla diffusione della stampa.
Oggi,
a più di un secolo di distanza da
quella prima riflessione giuridica, il diritto
alla privacy — riconosciuto e tutelato,
finalmente, anche in Italia, con la Legge
31 dicembre 1996, n. 675, prima, e ora con
il Testo Unico D.Lgs. 196/2003 — ha
subito una notevole trasformazione, riconducibile
a diversi fattori, che trovano la loro matrice
comune nell’evoluzione storico-politica
della società e, in particolare,
nel progresso tecnologico e delle forme
di comunicazione di massa.
Con l’espressione
"dalla segretezza al controllo"
alcuni autori indicano, in modo riassuntivo
e significativo, proprio tale processo di
evoluzione, che ha caratterizzato la vicenda
della "privacy", sulla base, in
particolare, del contenuto delle normative
in materia, che si sono susseguite dagli
anni ’70 ad oggi.
In tale
evoluzione, si è passati da una visione
statica e negativa della "privacy",
intesa come strumento atto ad impedire la
conoscenza, da parte di estranei, delle
informazioni personali, ad una visione dinamica
e attiva della stessa, intesa come strumento
che il singolo ha a sua disposizione per
controllare la raccolta, la classificazione
e l’uso di quelle informazioni da
parte di chi gestisce le banche dati, nelle
quali le stesse sono inserite e conservate
(soggetti pubblici o privati che siano).
A tal riguardo, si possono richiamare i
diritti riconosciuti all’interessato
dall’articolo 13 della Legge n. 675/96
(ora Art. 7 del D.Lgs. 196/2003), tra i
quali quelli di conoscere l’esistenza
di trattamenti che lo riguardano, di essere
informato circa le finalità del trattamento,
di ottenere, dal titolare o dal responsabile,
la comunicazione dei dati che gli appartengono,
la cancellazione, la trasformazione in forma
anonima o il blocco dei dati trattati in
violazione di legge, l’aggiornamento,
la rettifica, l’integrazione dei dati
inesatti o incompleti, l’attestazione
che tali modifiche siano state rese note
a coloro ai quali i dati erano stati comunicati.
Il nuovo e diverso concetto di "privacy"
è stato elaborato nella consapevolezza
che il progresso tecnico-scientifico apre
prospettive del tutto nuove, di fronte alle
quali gli schemi concettuali, nonché
le tecniche di difesa, elaborati in precedenza
appaiono del tutto insufficienti. Nella
consapevolezza, inoltre, del carattere inarrestabile
e rapido di tale progresso a fronte della
lentezza delle innovazioni istituzionali.
Vi sono,
dunque, attualmente, due diverse direzioni
che il dibattito intorno alla "privacy"
percorre: una è quella più
recente, legata al controllo e all’accesso,
che si ritrova dalla richiamata Legge n.
675/96 in poi; l’altra è quella
che "confina" con la segretezza.
A tal riguardo, però, appare d’obbligo
un chiarimento: quando si parla del diritto
alla "privacy" come diritto della
persona di non subire intrusioni nella propria
sfera privata, in particolare quelle consistenti
nella conoscenza delle informazioni che
la riguardano da parte di estranei, si fa
riferimento ad una situazione soggettiva
— questa sì traducibile efficacemente
con il termine "riservatezza"
— che non va confusa con il diritto
al segreto.
Dall'1/1/2004
è in vigore il già citato
nuovo Testo Unico in materia di tutela dei
dati personali ovvero il nuovo Codice della
Privacy che introduce una relativa semplificazione
delle incombenze in capo al titolare del
trattamento.
Lo stesso rappresenta una sorta di "ultima
spiaggia" per adeguarsi alla normativa
di derivazione comunitaria e richiede pertanto
un monitoraggio attento degli adempimenti
già adottati alla data del 31/12/2003
rispetto a quelli previsti dall'01/01/2004.
La nuova Privacy introduce una relativa
semplificazione delle incombenze in capo
al titolare. |